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Assegni familiari e risparmio per
i bambini
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Per i figli di età inferiore ai 16 anni (per i figli malati o disabili e inabili al lavoro, di età inferiore ai 20 anni) i genitori ricevono assegni familiari di almeno 200 franchi al mese per figlio. Per i figli dai 16 ai 25 anni in formazione i genitori hanno diritto a un assegno di formazione di almeno 250 franchi al mese per figlio.
Per ogni figlio è versato soltanto un assegno. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, gli assegni familiari sono versati al cosiddetto primo avente diritto (il primo avente diritto è definito nella legge). L’altro genitore ha il diritto al versamento della differenza se lavora in un Cantone diverso da quello del primo avente diritto e in tale Cantone gli assegni sono più elevati.
I salariati e i lavoratori indipendenti domiciliati in Svizzera che realizzano un reddito di almeno 592 franchi al mese hanno diritto agli assegni familiari.
Le persone prive di attività lucrativa hanno in linea di principio diritto agli assegni familiari se il loro reddito annuo imponibile non supera 42 660 franchi.
Per le persone che lavorano nel settore agricolo è prevista una normativa speciale nella legge sugli assegni familiari nell’agricoltura.
I frontalieri che sono cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS hanno diritto agli assegni familiari per i propri figli anche se questi ultimi risiedono in uno Stato dell’UE o dell’AELS. I frontalieri che hanno un partner nel loro Stato di domicilio, in cui risiedono anche i figli, ricevono un assegno familiare nel proprio Stato di domicilio. È versata loro anche l’eventuale differenza rispetto agli assegni familiari in Svizzera. Ulteriori informazioni sugli assegni familiari per i figli che vivono all’estero:
Gli assegni familiari non sono concessi automaticamente, bensì devono essere richiesti. Possono essere richiesti retroattivamente per un periodo di cinque anni al massimo.
I salariati devono presentare al proprio datore di lavoro una richiesta di assegni familiari. Il datore di lavoro trasmette la richiesta, per esame, alla propria cassa di compensazione per assegni familiari. Se quest’ultima approva la richiesta, il datore versa gli assegni mensilmente insieme allo stipendio.
I lavoratori indipendenti rivolgono la richiesta di assegni familiari alla propria cassa di compensazione per assegni familiari.
Le persone prive di attività lucrativa rivolgono la richiesta alla cassa cantonale di compensazione per assegni familiari, gestita dalla cassa cantonale di compensazione AVS.
Tutte le modifiche della situazione personale, finanziaria e professionale che si ripercuotono sul diritto agli assegni familiari (compresa la formazione dei figli) e sul loro importo devono essere notificati al datore di lavoro o alla competente cassa di compensazione per assegni familiari.
Fonte https://www.ch.ch/it/assegni-familiari/